La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile), oltre a dedicare particolare attenzione al diritto di famiglia nell’ambito della delega, prevede una serie di disposizioni, di carattere precettivo, volte a trovare applicazione in tutti i procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 2022 (per un approfondimento v. La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022).
In particolare, per quanto riguarda la “rivoluzione” legata ai procedimenti relativi alle famiglie e ai minori, tali novità verranno attuate in 3 specifiche fasi, la prima delle quali partirà proprio alla fine del mese di giugno del corrente anno.
È, quindi, indispensabile, per gli operati della materia, conoscere sin d’ora le norme di immediata attuazione che andranno ad incidere sui processi di nuova introduzione, secondo il principio processuale: tempus regit actum. Le norme, infatti, che andremo brevemente ad esaminare, entreranno in vigore per i procedimenti introdotti con ricorso depositato dopo il 22 giugno 2022.
Vediamo, quindi, che cosa cambierà fra qualche mese.
L’art. 1, comma 37, L. n. 206 del 2021, prevede che decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal prossimo 22 giugno, trovino immediata applicazione le seguenti novità:
Modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni (comma 28, art. 1, L. 206/2021). La riforma è intervenuta sull‘art. 38 disp. att. c.c., dissipando una volta per tutte i dubbi relativi all’ampiezza della vis atractiva del tribunale ordinario: la scelta è stata quella di estenderla anche al caso in cui il procedimento innanzi al TO sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al TM, non valendo più la regola della prevenzione. Tuttavia, l’unico limite è rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c.: infatti, se riferito all’attuazione di provvedimenti emessi dal TM, dovrà essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo, mentre laddove venga introdotto autonomamente e fosse proposto innanzi al TO, rende necessario un trasferimento del procedimento di fronte alla prima autorità giudiziaria.
La nuova formulazione dell’art. 403 c.c. Come noto, la disposizione in questione si occupa, sin dall’epoca fascista, dei c.d. allontanamenti d’urgenza decisi ed eseguiti dalla Pubblica Autorità senza la previsione dell’immediato controllo da parte del giudice. Tale norma, oltre ad appartenere indubbiamente ad un’epoca storica ormai superata, conteneva al suo interno espressioni non in linea con l’attuale sensibilità del sentire comune (v. le espressioni “minore allevato in locali insalubri o pericolosi” oppure da “persone per immoralità, ignoranza” incapaci di provvedere alla sua educazione).
Essa è stata, pertanto, interamente riscritta ed ha una portata immediatamente precettiva e, quindi, sostitutiva a partire dal prossimo 22 giugno (v. comma 27, art. 1, L. 206/21).
È stata finalmente prevista una giurisdizionalizzazione della procedura di allontanamento del minore (“se esposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica“) dalla propria famiglia per ordine dell’autorità giudiziaria. In particolare, il legislatore ha previsto un articolato controllo giurisdizionale (sull’azione della Pubblica Autorità da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni) e l’ascolto delle parti e del minore (ma non dei Servizi Sociali). Sono stati, inoltre, previsti tempi adeguati: dalla Pubblica Autorità al Pubblico Ministero (avviso orale immediato e relazione entro le 24h); dal Pubblico Ministero al T.M. (revoca da parte del Pubblico Ministero o richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni entro le 72h); per il Tribunale per i Minorenni tanto nella fase prima dell’udienza (convalida nomina curatore speciale e relatore – fissazione udienza nei successivi 15 giorni entro le 24h), che in udienza (ascolto minore e genitori e decreto revoca o convalida entro 15 giorni).
Revisione delle norme sul curatore speciale del minore. Di grande interesse e di immediata applicazione sono anche le norme relative al curatore speciale del minore, dal momento che si è intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 78 e all’art. 80 c.p.c. La riforma, infatti, ha riordinato le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un rappresentate ah hoc, quale il curatore speciale (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21).
In particolare, ferma restando la necessità della nomina del curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state tipicizzate le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità (es. decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore). Inoltre, è stato ridisegnato, precisandolo, il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina) e si è introdotta altresì la possibilità per quest’ultimo di avere poteri di natura sostanziale.
La norma, poi, impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore. In questo modo, dunque, nel “nuovo” curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà le vesti anche di difensore tecnico del minore, ruolo, quest’ultimo, che sarà consentito, con la nuova specializzazione ad hoc, agli avvocati iscritti allo speciale albo.
Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita. Dalla fine del mese di giugno del corrente anno, si prevede già un’estensione dell’ambito applicativo di tale istituto ai casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Potrà altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente, per la determinazione di alimenti di cui all’art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni (v. comma 35, art. 1, L. 206/21).
La nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c. La norma in questione ha sempre avuto una grande potenzialità applicativa, ma nella prassi è stata spesso utilizzata in modo eterogeneo a seconda della sensibilità dei singoli magistrati. Pertanto, si è immaginato un accostamento più vicino alle astreintes di diritto franco-belga e, quindi, l’applicabilità dell’art. 614-bis c.p.c., al diritto di famiglia: il restyling dell’art. 709-ter c.p.c. prevede, infatti, che il giudice con provvedimento potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosservanza del provvedimento (v. comma 33, art. 1, L. 206/21).
Specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare, redazione albo CTU specializzati e obblighi di formazione. La riforma dà una maggiore attenzione all’iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.
Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all’albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa troveremo anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Queste, dunque, le novità relative alla prima fase di attuazione delle novità del processo di famiglia e che entreranno subito in vigore dal prossimo 22 giugno.
Per quanto riguarda, invece, la seconda fase, entro un anno dalla pubblicazione della legge (stimata indicativamente entro il secondo semestre del 2023), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per: la creazione del rito unico (c.d. “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”) per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, ad eccezione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione di minori d’età, in materia di immigrazione (comma 24, art. 1 L. 206/2021); e per introdurre interventi in materia di negoziazione assistita familiare: in particolare, gli accordi raggiunti a seguito dello svolgimento di siffatta procedura, potranno contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, il giudizio di congruità potrà essere effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti e gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione verranno conservati in originale, in apposito archivio, tenuto presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Infine, la terza fase ed ultima fase: entro un anno dalla pubblicazione della legge (stimata indicativamente entro la seconda metà del 2025), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (c.d. Tribunale per le famiglie), articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali che andrà a sostituire il Tribunale per i Minorenni (comma 25, art. 1, L. 206/2021).
In particolare, le sezioni circondariali, decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti: de potestate ad oggi attribuiti al T.M. sulla base di quanto previsto dall’art. 38 disp. att. c.c.; ex art. 403 c.c. e di affidamento eterofamiliare di cui alla l. n. 184 del 1983; relativi alle azioni di stato (escluse, però, quelle relative alla cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale), la capacità delle persone e su tutte le controversie riguardanti le unioni civili, convivenze more uxorio, minorenni, procedimenti di competenza del giudice tutelare e risarcimento del danno endofamiliare.
Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni; saranno, infine, altresì competenti relativamente alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.
*di Francesca Ferrandi, Avvocato e Dottore di ricerca all’Università di Roma “Tor Vergata”